Art. 25

Calendario relativo alla cooperazione e al coordinamento per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC

In vigore dal 7 ago 2020
Calendario relativo alla cooperazione e al coordinamento per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC 1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano e si coordinano in vista della preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della relazione sull’inventario dell’Unione conformemente al calendario fissato nell’allegato XXI. 2.   Lo Stato membro che ripresenti il suo inventario al segretariato dell’UNFCCC fornisce alla Commissione una sintesi delle modifiche apportate all’inventario ripresentato, entro una settimana dalla nuova presentazione. 3.   Nel corso della revisione dell’inventario dell’Unione nel quadro della convenzione UNFCCC, gli Stati membri forniscono quanto prima alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, le risposte alle domande poste dai revisori dell’UNFCCC.
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Calendario relativo alla cooperazione e al coordinamento per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC (Art. 25 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo