Art. 9

Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli Gli Stati membri comunicano i motivi per aver effettuato i ricalcoli delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 per gli anni 1990, 2005 e X-3; illustrano in che modo è stata mantenuta la coerenza delle serie storiche per tutti gli anni oggetto di comunicazione, redigendo, in forma di progetto, un capitolo riassuntivo dedicato ai ricalcoli della relazione sull’inventario nazionale.
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