Art. 10

Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare la stima degli inventari di cui all’allegato V, parte 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato VIII del presente regolamento. 2.   Nelle relazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trattano sia le questioni sollevate per la prima volta nella rispettiva relazione sulla revisione più recente sia quelle ripetute dalle precedenti relazioni sulle revisioni.
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Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo