Art. 12

Comunicazione delle informazioni sull’incertezza e sulla completezza

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sull’incertezza e sulla completezza 1.   Gli Stati membri comunicano le stime dell’incertezza di cui all’allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999, almeno secondo l’approccio 1 utilizzando il formato riportato nell’allegato X del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulla valutazione generale della completezza di cui all’allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999, nella relazione sull’inventario nazionale, precisando: (a) le categorie dichiarate non stimate (NE), secondo la definizione che figura nelle modalità, procedure e linee guida per la trasparenza, nonché spiegazioni dettagliate circa l’uso di tale legenda, in particolare se le linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra forniscono metodi per la stima dei gas a effetto serra; (b) la copertura geografica dell’inventario dei gas a effetto serra e le eventuali differenze tra la copertura geografica nell’ambito della convenzione UNFCCC e dell’accordo di Parigi e quella prevista dal regolamento (UE) 2018/1999.
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Comunicazione delle informazioni sull’incertezza e sulla completezza (Art. 12 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo