Art. 9
Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli
In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli
Gli Stati membri comunicano i motivi per aver effettuato i ricalcoli delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 per gli anni 1990, 2005 e X-3; illustrano in che modo è stata mantenuta la coerenza delle serie storiche per tutti gli anni oggetto di comunicazione, redigendo, in forma di progetto, un capitolo riassuntivo dedicato ai ricalcoli della relazione sull’inventario nazionale.
Storico versioni
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