Art. 12
Disponibilità dello strumento
In vigore dal 19 mag 2020
Disponibilità dello strumento
1. Lo strumento viene messo a disposizione solo dopo che tutti gli Stati membri hanno contribuito allo strumento a norma dell’, per un importo che rappresenti almeno il 25 % dell’importo massimo di cui all’, purché le quote relative dei contributi di ciascuno Stato membro sull’importo complessivo dei contributi degli Stati membri corrispondano alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo dell’Unione, come risulta dalla colonna 1) della tabella 3 della parte A («Introduzione e finanziamento del bilancio generale») della parte entrate del bilancio per il 2020 di cui al bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, adottato il 27 novembre 2019 (4).
2. La Commissione informa il Consiglio quando lo strumento viene messo a disposizione.
3. Il periodo di disponibilità dello strumento nel corso del quale può essere adottata una decisione di cui all’, paragrafo 1, si conclude il 31 dicembre 2022.
4. Qualora nella relazione di cui all’ la Commissione concluda che continuano a sussistere le gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di Covid‐19 che incidono sul finanziamento delle misure di cui all’, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di prorogare ogni volta per un ulteriore periodo di sei mesi il periodo di disponibilità dello strumento.
Storico versioni
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