Art. 10

Amministrazione dei prestiti

In vigore dal 19 mag 2020
Amministrazione dei prestiti 1.   La Commissione adotta le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la Banca centrale europea. 2.   Lo Stato membro beneficiario apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell’assistenza finanziaria ricevuta. Inoltre, 20 giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente trasferisce il capitale e gli interessi dovuti in base all’accordo di prestito su un conto presso il Sistema europeo di banche centrali.
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Amministrazione dei prestiti (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/672) — Testo vigente | Portale Normativo