Art. 11

Contributi allo strumento sotto forma di garanzie dagli Stati membri

In vigore dal 19 mag 2020
Contributi allo strumento sotto forma di garanzie dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri possono contribuire allo strumento mediante controgaranzie dei rischi sostenuti dall’Unione. 2.   I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta. 3.   La Commissione conclude un accordo con lo Stato membro contributore sulle garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta di cui al paragrafo 2. Tali accordi fissano le condizioni del pagamento. 4.   L’attivazione delle garanzie prestate dagli Stati membri avviene proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno Stato membro sul reddito nazionale lordo dell’Unione di cui all’, paragrafo 1. Se uno Stato membro non è in grado di onorare, in tutto o in parte, l’attivazione a tempo debito, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro in questione, ha il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie presso altri Stati membri. Tali attivazioni avvengono proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno degli altri Stati membri sul reddito nazionale lordo dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, e adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione. In capo allo Stato membro che non abbia onorato l’attivazione continua a incombere tale obbligo. I contributi aggiuntivi degli altri Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi che la Commissione ha recuperato dallo Stato membro in questione. La garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all’importo complessivo della garanzia fornita da tale Stato membro a norma dell’accordo di cui al paragrafo 3. 5.   Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità in quanto istituzione dell’Unione incaricata dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 317 TFUE, dovrebbe esaminare la possibilità di avvalersi del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento nella misura da essa ritenuta sostenibile, tenendo conto fra l’altro delle passività potenziali totali dell’Unione, anche a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002, e della sostenibilità del bilancio generale dell’Unione. Tale esame non pregiudica il carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta delle garanzie fornite a norma del paragrafo 2. Nell’attivazione delle garanzie, la Commissione informa gli Stati membri in merito alla misura in cui si è avvalsa del margine. 6.   Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie di cui al paragrafo 2 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per lo strumento, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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Contributi allo strumento sotto forma di garanzie dagli Stati membri (Art. 11 Regolamento (UE) 2020/672) — Testo vigente | Portale Normativo