Art. 13

Controllo e audit

In vigore dal 19 mag 2020
Controllo e audit 1.   L’accordo di prestito contiene le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit, come richiesto dall’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Qualora una richiesta di assistenza finanziaria presentata a norma dell’, paragrafo 1, sia basata, in tutto o in parte, sulla spesa pubblica programmata, lo Stato membro beneficiario informa ogni sei mesi la Commissione in merito all’esecuzione di tali spese pubbliche programmate.
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Controllo e audit (Art. 13 Regolamento (UE) 2020/672) — Testo vigente | Portale Normativo