Art. 3
Condizioni per il ricorso allo strumento
In vigore dal 19 mag 2020
Condizioni per il ricorso allo strumento
1. Uno Stato membro può richiedere l’assistenza finanziaria dell’Unione a titolo dello strumento («assistenza finanziaria») quando la propria spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata abbia subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1o febbraio 2020 per via di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe per far fronte agli effetti socioeconomici delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19.
2. Gli Stati membri beneficiari si avvalgono dell’assistenza finanziaria in primo luogo a supporto dei propri regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o misure analoghe e, ove applicabile, a supporto delle pertinenti misure di carattere sanitario.
Storico versioni
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