Art. 3

Condizioni per il ricorso allo strumento

In vigore dal 19 mag 2020
Condizioni per il ricorso allo strumento 1.   Uno Stato membro può richiedere l’assistenza finanziaria dell’Unione a titolo dello strumento («assistenza finanziaria») quando la propria spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata abbia subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1o febbraio 2020 per via di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe per far fronte agli effetti socioeconomici delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19. 2.   Gli Stati membri beneficiari si avvalgono dell’assistenza finanziaria in primo luogo a supporto dei propri regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o misure analoghe e, ove applicabile, a supporto delle pertinenti misure di carattere sanitario.
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Condizioni per il ricorso allo strumento (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/672) — Testo vigente | Portale Normativo