Art. 4
Forma dell’assistenza finanziaria
In vigore dal 19 mag 2020
Forma dell’assistenza finanziaria
L’assistenza finanziaria assume la forma di un prestito concesso dall’Unione allo Stato membro interessato. A tal fine, con decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell’, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di assumere prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e preservare la sua reputazione di emittente dell’Unione sui mercati.
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