Art. 4

Forma dell’assistenza finanziaria

In vigore dal 19 mag 2020
Forma dell’assistenza finanziaria L’assistenza finanziaria assume la forma di un prestito concesso dall’Unione allo Stato membro interessato. A tal fine, con decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell’, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di assumere prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e preservare la sua reputazione di emittente dell’Unione sui mercati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:672:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Forma dell’assistenza finanziaria (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/672) — Testo vigente | Portale Normativo