Art. 6
Procedura per richiedere l’assistenza finanziaria
In vigore dal 19 mag 2020
Procedura per richiedere l’assistenza finanziaria
1. L’assistenza finanziaria è resa disponibile con decisione di esecuzione del Consiglio adottata sulla base di una proposta della Commissione.
2. Prima di presentare una proposta al Consiglio, la Commissione consulta senza indebito ritardo lo Stato membro interessato per verificare l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché, ove appropriato, a pertinenti misure di carattere sanitario, nello Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria, in relazione alle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19. A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione le opportune evidenze. Inoltre, la Commissione verifica il rispetto delle regole prudenziali previste all’.
3. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 contiene:
a)
l’importo del prestito, la scadenza media massima, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità e le altre regole dettagliate necessarie per la concessione dell’assistenza finanziaria;
b)
una valutazione del rispetto da parte dello Stato membro delle condizioni di cui all’; e
c)
una descrizione dei regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o delle misure analoghe, nonché, ove appropriato, delle pertinenti misure di carattere sanitario che possono godere del finanziamento.
4. Quando adotta una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1, il Consiglio prende in considerazione le esigenze attuali e attese dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.
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