Art. 14

Rendicontazione

In vigore dal 19 mag 2020
Rendicontazione 1.   Entro sei mesi dal giorno in cui lo strumento diventa disponibile a norma dell’, e successivamente ogni sei mesi nell’ambito dell’articolo 250 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e finanziario e al comitato per l’occupazione una relazione sull’uso dell’assistenza finanziaria, compresi gli importi ancora da liquidare e il calendario di rimborso applicabile a titolo dello strumento, e sul protrarsi delle circostanze eccezionali che giustificano l’applicazione del presente regolamento. 2.   Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga il periodo di disponibilità dello strumento.
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Rendicontazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2020/672) — Testo vigente | Portale Normativo