Art. 8

Prima fase della selezione: verifica dell’ammissibilità

In vigore dal 14 mag 2020
Prima fase della selezione: verifica dell’ammissibilità 1.   I candidati presentano le proprie candidature alla Commissione conformemente alle istruzioni di cui all’invito per la selezione. 2.   La Commissione può chiedere ai candidati di fornire informazioni supplementari circa il rispetto dei criteri di ammissibilità entro un termine stabilito. Nell’ambito della verifica dell’ammissibilità, la Commissione valuta: a) se la candidatura è stata presentata entro il termine stabilito nell’invito per la selezione; b) la conformità alle prescrizioni di cui agli ; c) la completezza della candidatura e, se del caso, il fatto che il candidato abbia fornito le informazioni supplementari richieste dalla Commissione a norma del paragrafo 2. 3.   Entro 40 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la candidatura, la Commissione decide in merito all’ammissibilità dei candidati. La Commissione indica i motivi per i quali decide che un candidato non soddisfa i criteri di ammissibilità. Essa comunica immediatamente tale decisione al candidato interessato. 4.   La Commissione pubblica l’elenco dei candidati ammissibili.
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Prima fase della selezione: verifica dell’ammissibilità (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/1083) — Testo vigente | Portale Normativo