Art. 6
Capacità finanziaria e conformità
In vigore dal 14 mag 2020
Capacità finanziaria e conformità
1. La Commissione valuta la capacità finanziaria dei candidati ammissibili. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 30 % del punteggio di valutazione complessivo.
2. I candidati:
a)
dimostrano un livello di sicurezza e stabilità finanziarie adatto per lo svolgimento dei compiti del registro;
b)
forniscono informazioni complete sulle previsioni dei costi e del capitale necessario per organizzare, amministrare e gestire il dominio di primo livello.eu, sulla disponibilità di capitale e sulla copertura assicurativa; forniscono un modello di ricavi, compreso un modello di determinazione del prezzo, una pertinente analisi del mercato, un piano di marketing e disposizioni di emergenza in caso di interruzione del funzionamento del registro (registry failure);
c)
descrivono in che modo applicheranno i principi di sana gestione finanziaria;
d)
forniscono informazioni in merito alle tariffe che intendono applicare e descrivono le modalità di calcolo dei livelli delle tariffe sulla base dei costi sostenuti.
3. I candidati forniscono informazioni sugli audit esterni cui si sottoporranno per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2019/517.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:1083:oj#art-6