Art. 6

Capacità finanziaria e conformità

In vigore dal 14 mag 2020
Capacità finanziaria e conformità 1.   La Commissione valuta la capacità finanziaria dei candidati ammissibili. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 30 % del punteggio di valutazione complessivo. 2.   I candidati: a) dimostrano un livello di sicurezza e stabilità finanziarie adatto per lo svolgimento dei compiti del registro; b) forniscono informazioni complete sulle previsioni dei costi e del capitale necessario per organizzare, amministrare e gestire il dominio di primo livello.eu, sulla disponibilità di capitale e sulla copertura assicurativa; forniscono un modello di ricavi, compreso un modello di determinazione del prezzo, una pertinente analisi del mercato, un piano di marketing e disposizioni di emergenza in caso di interruzione del funzionamento del registro (registry failure); c) descrivono in che modo applicheranno i principi di sana gestione finanziaria; d) forniscono informazioni in merito alle tariffe che intendono applicare e descrivono le modalità di calcolo dei livelli delle tariffe sulla base dei costi sostenuti. 3.   I candidati forniscono informazioni sugli audit esterni cui si sottoporranno per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2019/517.
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Capacità finanziaria e conformità (Art. 6 Regolamento (UE) 2020/1083) — Testo vigente | Portale Normativo