Art. 4

Qualità del servizio

In vigore dal 14 mag 2020
Qualità del servizio 1.   Il registro persegue l’eccellenza operativa e garantisce una qualità del servizio elevata a prezzi competitivi. La Commissione valuta la capacità dei candidati ammissibili di fornire la qualità del servizio richiesta. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 40 % del punteggio di valutazione complessivo. 2.   I candidati forniscono informazioni in merito alla loro esperienza in settori connessi all’organizzazione, all’amministrazione e alla gestione di nomi di dominio. 3.   I candidati descrivono come intendono gestire il dominio di primo livello.eu in maniera tale da garantire un livello elevato della qualità dei servizi forniti, tenendo conto delle specifiche funzionali e di prestazione minime per i servizi di registro dei domini di primo livello geografico stabilite dall’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 4.   I candidati descrivono le misure che intendono adottare per garantire un livello elevato di sicurezza del dominio di primo livello.eu e di fiducia in quest’ultimo.
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Qualità del servizio (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/1083) — Testo vigente | Portale Normativo