Art. 2
Criteri di ammissibilità
In vigore dal 14 mag 2020
Criteri di ammissibilità
1. Il registro è un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita conformemente al diritto di uno Stato membro. Ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nel territorio dell’Unione.
2. L’infrastruttura necessaria per svolgere le funzioni principali del registro di cui all’, paragrafo 2, è situata nel territorio dell’Unione.
3. Se l’organizzazione senza scopo di lucro è costituita da un consorzio di imprese o da un raggruppamento di imprenditori, ciascun soggetto facente parte di tale consorzio o raggruppamento ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nell’Unione.
4. Il registro si impegna a svolgere i propri compiti in veste di contraente principale. Il subappalto può essere consentito esclusivamente se ciò è necessario per l’esecuzione del lavoro e previo accordo scritto della Commissione.
Storico versioni
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