Art. 5

Risorse umane e tecniche

In vigore dal 14 mag 2020
Risorse umane e tecniche 1.   La Commissione valuta le risorse umane e tecniche del candidato. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 30 % del punteggio di valutazione complessivo. 2.   I candidati forniscono informazioni sulle loro risorse umane e tecniche e descrivono in che modo tali risorse sono sufficienti a svolgere le seguenti funzioni: a) organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello.eu, compresa la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi di interrogazione pubblici associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server dei nomi di dominio di primo livello del registro e la creazione e la gestione dei file di zona del dominio di primo livello; b) garanzia di qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori nella fornitura dei loro servizi. 3.   Nella loro candidatura i candidati descrivono il tipo di organizzazione, amministrazione e gestione che intendono attuare per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, compresi gli elementi seguenti: a) risorse umane e sistemi necessari; b) software e hardware; c) strutture necessarie per il funzionamento e la gestione del dominio di primo livello.eu. 4.   I candidati descrivono in che modo le loro risorse, comprese la capacità umana e tecnica, sono sufficienti a svolgere la funzione di registrar nel caso in cui la Commissione richieda di attivare tale funzione per conseguire obiettivi strategici specifici. I candidati forniscono inoltre informazioni su come l’assegnazione di tali risorse per svolgere la funzione di registrar sia conforme alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 517/2019. 5.   I candidati forniscono informazioni su come intendono predisporre l’intera struttura organizzativa e operativa in modo da poter cominciare a svolgere la funzione di registro a partire dal 13 ottobre 2022.
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Risorse umane e tecniche (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/1083) — Testo vigente | Portale Normativo