Art. 7
Procedura di selezione
In vigore dal 14 mag 2020
Procedura di selezione
1. La Commissione organizza una procedura di selezione del registro aperta, trasparente e non discriminatoria. L’invito per la selezione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I candidati dispongono di almeno 30 giorni lavorativi per presentare le proprie candidature.
2. Per esaminare e/o valutare le candidature, la Commissione può richiedere la consulenza e l’assistenza di esperti esterni. Tali esperti esterni sono selezionati in funzione della loro competenza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.
Storico versioni
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