Art. 7 · Procedura di selezione

Art. 7

Procedura di selezione

In vigore dal 14 mag 2020
Procedura di selezione 1.   La Commissione organizza una procedura di selezione del registro aperta, trasparente e non discriminatoria. L’invito per la selezione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I candidati dispongono di almeno 30 giorni lavorativi per presentare le proprie candidature. 2.   Per esaminare e/o valutare le candidature, la Commissione può richiedere la consulenza e l’assistenza di esperti esterni. Tali esperti esterni sono selezionati in funzione della loro competenza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.
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