Art. 9
Seconda fase della selezione: graduatoria e designazione del registro
In vigore dal 14 mag 2020
Seconda fase della selezione: graduatoria e designazione del registro
1. Entro 80 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammissibili, la Commissione stila una graduatoria dei candidati ammissibili che hanno raggiunto la soglia minima del punteggio di valutazione stabilita nell’invito per la selezione, sulla base dei criteri di selezione.
2. La Commissione informa i candidati ammissibili della graduatoria finale.
3. La Commissione designa quale registro il candidato al primo posto in graduatoria. Essa pubblica la decisione che designa il registro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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