Art. 10

Designazione del registro in caso di mancata stipula del contratto

In vigore dal 14 mag 2020
Designazione del registro in caso di mancata stipula del contratto Se le trattative contrattuali tra il registro designato e la Commissione cessano senza che il contratto sia stipulato, la Commissione designa quale registro il candidato successivo in graduatoria. Qualora ciò non fosse possibile, la Commissione organizza una nuova procedura di selezione del registro.
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Designazione del registro in caso di mancata stipula del contratto (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/1083) — Testo vigente | Portale Normativo