Art. 86

Stabilimento di origine dei bovini donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine dei bovini donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da stabilimenti che soddisfano le prescrizioni seguenti e se tali animali non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore: a) soddisfano le prescrizioni di cui all’; b) in caso di animali donatori di sperma prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, erano indenni dalle malattie indicate in appresso: i) infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis); ii) infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; iii) leucosi bovina enzootica; iv) rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva.
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Stabilimento di origine dei bovini donatori (Art. 86 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo