Art. 86 · Stabilimento di origine dei bovini donatori

Art. 86

Stabilimento di origine dei bovini donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine dei bovini donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da stabilimenti che soddisfano le prescrizioni seguenti e se tali animali non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore: a) soddisfano le prescrizioni di cui all’; b) in caso di animali donatori di sperma prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, erano indenni dalle malattie indicate in appresso: i) infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis); ii) infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; iii) leucosi bovina enzootica; iv) rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva.
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