Art. 86
Stabilimento di origine dei bovini donatori
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine dei bovini donatori
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da stabilimenti che soddisfano le prescrizioni seguenti e se tali animali non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore:
a)
soddisfano le prescrizioni di cui all’;
b)
in caso di animali donatori di sperma prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, erano indenni dalle malattie indicate in appresso:
i)
infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);
ii)
infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;
iii)
leucosi bovina enzootica;
iv)
rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva.
Storico versioni
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