Art. 85
Prescrizioni supplementari per il trasporto di sperma
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni supplementari per il trasporto di sperma
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma di bovini, suini, ovini e caprini che è stato raccolto da più di un animale donatore e collocato in un’unica paillette o in un unico altro imballaggio ai fini dell’ingresso nell’Unione è consentito solo se:
a)
lo sperma è stato raccolto in un unico centro di raccolta dello sperma e spedito da quest’ultimo;
b)
erano applicate procedure relative alla trasformazione di tale sperma al fine di garantirne la conformità alle prescrizioni in materia di marcatura di cui all’, lettera a).
Storico versioni
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