Art. 83

Materiale germinale

In vigore dal 30 gen 2020
Materiale germinale L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti prescrizioni: a) è marcato in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni: i) la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale; ii) la specie e l’identificazione degli animali donatori; iii) il numero di riconoscimento unico, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento; iv) qualsiasi altra informazione pertinente; b) soddisfa le prescrizioni in materia di sanità animale per la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
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Materiale germinale (Art. 83 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo