Art. 83
Materiale germinale
In vigore dal 30 gen 2020
Materiale germinale
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)
è marcato in modo da poter prontamente determinare le seguenti informazioni:
i)
la data di raccolta o di produzione di tale materiale germinale;
ii)
la specie e l’identificazione degli animali donatori;
iii)
il numero di riconoscimento unico, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento;
iv)
qualsiasi altra informazione pertinente;
b)
soddisfa le prescrizioni in materia di sanità animale per la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
Storico versioni
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