Art. 81
Identificazione degli animali donatori
In vigore dal 30 gen 2020
Identificazione degli animali donatori
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali che erano identificati conformemente all’.
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