Art. 80

Periodo di permanenza degli animali donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Periodo di permanenza degli animali donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali che: a) per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di raccolta sono rimasti in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di materiale germinale; b) per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta del materiale germinale e durante il periodo di raccolta: i) sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere nei bovini, nei suini, negli ovini, nei caprini o negli equini di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini; ii) sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini; iii) non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni di cui al punto i) o da stabilimenti di cui al punto ii); iv) non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale.
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Periodo di permanenza degli animali donatori (Art. 80 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo