Art. 78
Movimenti e manipolazione, dopo l’ingresso nell’Unione, di cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena
In vigore dal 30 gen 2020
Movimenti e manipolazione, dopo l’ingresso nell’Unione, di cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena
1. Le partite di cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato nell’Unione sono mantenute nello stabilimento confinato di destinazione per un periodo almeno pari ai 60 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione.
2. Le partite di cani, gatti e furetti destinati a entrare direttamente in uno stabilimento riconosciuto di quarantena di cui all’, lettera b), sono mantenute in tale stabilimento per un periodo:
a)
non inferiore ai sei mesi successivi alla data di arrivo in caso di mancata conformità ai requisiti in materia di vaccinazione contro l’infezione da virus della rabbia di cui all’, paragrafo 1;
o
b)
in caso di cani che non soddisfano le prescrizioni in materia di infestazione da Echinococcus multilocularis di cui all’, paragrafo 3, pari alle 24 ore successive al trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato XXI, punto 2.
Storico versioni
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