Art. 77
Deroga per cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena
In vigore dal 30 gen 2020
Deroga per cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena
In deroga all’, l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti che non soddisfano le prescrizioni in materia di vaccinazione contro la rabbia e quelle relative all’infestazione da Echinococcus multilocularis è consentito purché tali partite siano destinate ad entrare direttamente:
a)
in uno stabilimento confinato;
o
b)
in uno stabilimento riconosciuto di quarantena nello Stato membro di destinazione.
Storico versioni
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