Art. 77

Deroga per cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena

In vigore dal 30 gen 2020
Deroga per cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena In deroga all’, l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti che non soddisfano le prescrizioni in materia di vaccinazione contro la rabbia e quelle relative all’infestazione da Echinococcus multilocularis è consentito purché tali partite siano destinate ad entrare direttamente: a) in uno stabilimento confinato; o b) in uno stabilimento riconosciuto di quarantena nello Stato membro di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga per cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento di quarantena (Art. 77 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo