Art. 75
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda cani, gatti e furetti
In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda cani, gatti e furetti
L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona dove sono in vigore norme per la prevenzione e il controllo dell’infezione da virus della rabbia che sono attuate efficacemente per ridurre al minimo il rischio di infezione di cani, gatti e furetti, comprese norme sulle importazioni di tali specie da altri paesi terzi o territori.
Storico versioni
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