Art. 76

Cani, gatti e furetti

In vigore dal 30 gen 2020
Cani, gatti e furetti 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia conformemente alle seguenti condizioni: i) gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione; ii) il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); iii) il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della prima vaccinazione contro l’infezione da virus della rabbia; iv) al certificato sanitario di cui all’, primo comma, lettera c), punto i) deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione; b) gli animali devono essere stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all’allegato XXI, punto 1. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i cani, i gatti e i furetti originari di paesi terzi, territori o loro zone che figurano nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (22) sono autorizzati ad entrare nell’Unione senza essere sottoposti alla prova di titolazione per la rabbia. 3.   L’ingresso di partite di cani in uno Stato membro avente lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis o un programma di eradicazione approvato per l’infestazione da tale malattia è consentito se gli animali di tali partite sono stati trattati contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, parte 2.
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Cani, gatti e furetti (Art. 76 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo