Art. 73
Spedizione nell’Unione di cani, gatti e furetti
In vigore dal 30 gen 2020
Spedizione nell’Unione di cani, gatti e furetti
1. L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se tali partite sono state spedite dallo stabilimento di origine verso l’Unione senza passare per un altro stabilimento.
2. In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti e furetti provenienti da più di uno stabilimento di origine possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione se gli animali di tali partite sono stati sottoposti a un’unica operazione di raccolta nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:
i)
riconosciuto per le operazioni di raccolta di cani, gatti e furetti dall’autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
ii)
dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio;
iii)
elencato a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
iv)
in cui, per un periodo minimo di tre anni, è conservata e mantenuta aggiornata una documentazione contenente le seguenti informazioni:
—
l’origine degli animali;
—
le date di arrivo al centro di raccolta e di spedizione dallo stesso;
—
il codice di identificazione degli animali;
—
il numero di registrazione dello stabilimento di origine degli animali;
—
il numero di registrazione dei trasportatori e i mezzi di trasporto che consegnano la partita di cani, gatti e furetti al centro o la prelevano dallo stesso;
b)
l’operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni; tale periodo è considerato parte del periodo di campionamento per le prove precedenti la spedizione nell’Unione, se tale campionamento è prescritto dal presente regolamento;
c)
gli animali devono essere arrivati nell’Unione entro 10 giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-73