Art. 71

Manipolazione di api mellifere regine e di bombi dopo l’ingresso

In vigore dal 30 gen 2020
Manipolazione di api mellifere regine e di bombi dopo l’ingresso 1.   Dopo l’ingresso nell’Unione, le api mellifere regine non devono essere introdotte in colonie locali, tranne qualora siano trasferite dalla gabbietta di trasporto in nuove gabbiette conformemente al paragrafo 2 con l’autorizzazione e, se del caso, sotto la supervisione diretta dell’autorità competente. 2.   Dopo il trasferimento nelle nuove gabbiette di cui al paragrafo 1, le gabbiette di trasporto, le operaie accompagnatrici e l’altro materiale che ha accompagnato le api mellifere regine dal paese terzo di origine devono essere inviati a un laboratorio ufficiale che procede agli esami per escludere la presenza di Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare), comprese uova e larve, e di segni dell’acaro Tropilaelaps. 3.   Gli operatori che ricevono i bombi distruggono il contenitore e il materiale di imballaggio che li ha accompagnati dal paese terzo o territorio di origine, ma possono tenere gli animali nel contenitore nel quale sono entrati nell’Unione fino alla fine del ciclo di vita della colonia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Manipolazione di api mellifere regine e di bombi dopo l’ingresso (Art. 71 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo