Art. 69
Stabilimento di origine dei bombi
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine dei bombi
L’ingresso nell’Unione di partite di bombi è consentito solo se:
a)
i bombi di tali partite sono stati allevati e tenuti in uno stabilimento di produzione di bombi isolato dal punto di vista ambientale:
i)
che dispone di strutture atte a garantire che la produzione di bombi sia effettuata all’interno di un edificio a prova di insetti volanti;
ii)
che dispone di strutture e attrezzature atte a garantire che i bombi siano ulteriormente isolati in unità epidemiologiche separate e ciascuna colonia sia tenuta all’interno dell’edificio in contenitori chiusi durante tutto il processo di produzione;
iii)
in cui il polline è conservato e manipolato in strutture isolate dai bombi durante tutto il processo di produzione di questi ultimi, prima di essere utilizzato per la loro alimentazione;
iv)
che dispone di procedure operative standardizzate per impedire l’ingresso del piccolo coleottero dell’alveare nello stabilimento e per svolgere indagini periodiche volte a rilevare la presenza del piccolo coleottero dell’alveare all’interno dello stabilimento;
b)
all’interno dello stabilimento di cui alla lettera a), i bombi provengono da un’unità epidemiologica in cui non sono stati individuati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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