Art. 68
Garanzie supplementari applicabili alle api mellifere regine destinate a determinati Stati membri o zone per quanto riguarda l’infestazione da Varroa spp. (varroasi)
In vigore dal 30 gen 2020
Garanzie supplementari applicabili alle api mellifere regine destinate a determinati Stati membri o zone per quanto riguarda l’infestazione da Varroa spp. (varroasi)
L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine destinate a uno Stato membro o a una zona aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Varroa spp. (varroasi) è consentito solo se tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
le api mellifere di tali partite devono essere originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da infestazione da Varroa spp. (varroasi);
b)
nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona non sono stati segnalati casi di infestazione da Varroa spp. (varroasi) nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;
c)
durante il carico e la spedizione nell’Unione sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione della partita con Varroa spp.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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