Art. 66
Alveare di origine delle api mellifere regine
In vigore dal 30 gen 2020
Alveare di origine delle api mellifere regine
L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine è consentito solo se le api mellifere di tali partite sono originarie di alveari da cui sono stati prelevati campioni di favi che sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste americana nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.
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