Art. 65

Apiario di origine delle api mellifere regine

In vigore dal 30 gen 2020
Apiario di origine delle api mellifere regine L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine è consentito solo se le api mellifere di tali partite sono originarie di un apiario situato in un’area: a) avente un raggio di almeno 100 km, compreso se del caso il territorio di un paese terzo limitrofo: i) in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) né di infestazione da Tropilaelaps spp.; ii) in cui non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto, un caso o un focolaio delle malattie di cui al punto i); b) avente un raggio di almeno 3 km, compreso se del caso il territorio di un paese terzo limitrofo: i) in cui non sono stati segnalati casi di peste americana per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione; ii) in cui non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto o di un caso confermato di peste americana nel periodo di cui al punto i); iii) in cui, qualora si sia verificato un caso confermato di peste americana prima del periodo di cui al punto i), l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha successivamente controllato tutti gli alveari e tutti quelli infetti sono stati sottoposti a trattamento e poi ispezionati, con esito positivo, nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo caso registrato della malattia.
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Apiario di origine delle api mellifere regine (Art. 65 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo