Art. 64

Spedizione nell’Unione di api mellifere e di bombi

In vigore dal 30 gen 2020
Spedizione nell’Unione di api mellifere e di bombi L’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine e di bombi è consentito solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) il materiale da imballaggio e le gabbiette delle regine utilizzate per la spedizione nell’Unione di api mellifere e di bombi devono: i) essere nuovi; ii) non essere venuti a contatto con api né con favi di covata; iii) essere stati oggetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare la loro contaminazione con agenti patogeni che causano le malattie delle api mellifere o dei bombi; b) il mangime che accompagna le api mellifere e i bombi deve essere privo di agenti patogeni che causano le malattie di questi animali; c) il materiale da imballaggio e i prodotti che lo accompagnano devono essere stati sottoposti a un esame visivo prima della spedizione nell’Unione in modo da garantire che non comportino un rischio per la sanità animale e non contengano: i) in caso di api mellifere, Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) né acaro Tropilaelaps in qualsiasi fase del ciclo di vita; ii) in caso di bombi, Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) in qualsiasi fase del ciclo di vita.
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Spedizione nell’Unione di api mellifere e di bombi (Art. 64 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo