Art. 79
Paese terzo o territorio di origine o loro zona
In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine o loro zona
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’.
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