Art. 81 · Identificazione degli animali donatori

Art. 81

Identificazione degli animali donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Identificazione degli animali donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali che erano identificati conformemente all’.
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