Art. 84
Trasporto di materiale germinale
In vigore dal 30 gen 2020
Trasporto di materiale germinale
1. L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se:
a)
il materiale germinale è stato collocato in un contenitore che soddisfa le seguenti prescrizioni:
i)
è stato sigillato e numerato prima della spedizione dallo stabilimento riconosciuto di materiale germinale sotto la responsabilità di un veterinario del centro o del gruppo, o da un veterinario ufficiale;
ii)
è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un contenitore monouso;
iii)
è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;
b)
nel contenitore di cui alla lettera a) è stato collocato solo un tipo di materiale germinale di una sola specie.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli operatori possono collocare in un unico contenitore sperma, ovociti ed embrioni della stessa specie, purché:
a)
le paillette o gli altri imballaggi in cui il materiale germinale viene collocato siano sigillati in modo sicuro ed ermetico;
b)
i diversi tipi di materiale germinale siano separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o siano collocati in sacchetti protettivi secondari.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli operatori possono collocare in un unico contenitore lo sperma, gli ovociti e gli embrioni di ovini e caprini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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