Art. 88
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i bovini donatori
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i bovini donatori
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da bovini donatori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nell’allegato II, parte 1, e parte 5, capitoli I, II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686.
Storico versioni
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