Art. 90
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i suini donatori
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i suini donatori
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti o embrioni è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da suini donatori che:
a)
soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 2, e parte 5, capitoli I, II, III e IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
b)
non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.
Storico versioni
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