Art. 89

Stabilimento di origine dei suini donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine dei suini donatori 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di suini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da stabilimenti: a) che soddisfano le prescrizioni di cui all’; b) in caso di animali donatori di sperma prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, in cui non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma di suini è consentito solo se esso è stato raccolto da animali che: a) prima della loro ammissione in un impianto di quarantena, provenivano da stabilimenti indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte 5, capitolo IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686; b) erano detenuti presso un impianto di quarantena che, alla data dell’ammissione, era indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti; c) erano detenuti in un centro di raccolta dello sperma in cui non erano state segnalate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo pari almeno ai 30 giorni precedenti la data di ammissione e almeno ai 30 giorni immediatamente precedenti la data della raccolta; d) erano detenuti, sin dalla nascita o da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di ingresso nell’impianto di quarantena, in uno stabilimento in cui, durante tale periodo, nessun animale era stato vaccinato contro l’infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e non erano stati constatati casi di infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.
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Stabilimento di origine dei suini donatori (Art. 89 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo