Art. 91

Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori che: a) in caso di animali detenuti donatori di sperma, prima della loro ammissione in un impianto di quarantena non provenivano da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento soggetto a restrizioni dei movimenti per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis. Le restrizioni dei movimenti riguardanti lo stabilimento sono revocate dopo un periodo almeno pari a 42 giorni dalla data di macellazione e di smaltimento dell’ultimo animale infetto o sensibile a tale malattia; b) provengono da uno stabilimento indenne da infezione da B. abortus, B. melitensis e B. suis e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.
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Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori (Art. 91 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo