Art. 59

Prescrizioni relative ai movimenti di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative ai movimenti di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di volatili in cattività sono trasportate direttamente e senza indugio in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come segue: a) il viaggio complessivo dal punto di ingresso nell’Unione allo stabilimento di quarantena non deve superare nove ore; b) i veicoli utilizzati per trasportare la partita allo stabilimento di quarantena devono essere sigillati dall’autorità competente in modo da impedire qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prescrizioni relative ai movimenti di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione (Art. 59 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo