Art. 60

Obblighi degli operatori dello stabilimento di quarantena dopo l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi degli operatori dello stabilimento di quarantena dopo l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività Gli operatori dello stabilimento di quarantena per i volatili in cattività di cui all’: a) tengono in quarantena i volatili in cattività per un periodo minimo di 30 giorni; b) qualora si utilizzino volatili sentinella per le procedure di esame, campionamento e prova, provvedono affinché: i) in ciascuna unità dello stabilimento di quarantena si utilizzino almeno 10 volatili sentinella; ii) gli animali abbiano un’età di almeno tre settimane e siano utilizzati solo una volta per questi scopi; iii) gli animali siano identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente; iv) gli animali non siano vaccinati e siano risultati sieronegativi all’influenza aviaria ad alta patogenicità e all’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti la data di inizio della quarantena; v) gli animali siano introdotti nello stabilimento riconosciuto di quarantena prima dell’arrivo dei volatili in cattività nello stesso ambiente in modo che siano il più vicino possibile a questi ultimi e che sia garantito un contatto ravvicinato tra i volatili sentinella e gli escrementi dei volatili in cattività in quarantena; vi) i volatili in cattività siano fatti uscire dalla quarantena solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.
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Obblighi degli operatori dello stabilimento di quarantena dopo l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività (Art. 60 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo