Art. 58

Prescrizioni relative all’ingresso di partite di volatili in cattività in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative all’ingresso di partite di volatili in cattività in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite: a) non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; b) sono stati tenuti in isolamento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione, nello stabilimento di origine o in uno stabilimento di quarantena nel paese terzo o territorio di origine, in cui: i) nessun volatile sia stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita; ii) durante tale periodo non sia entrato alcun volatile non destinato alla partita; iii) non siano state effettuate vaccinazioni; c) sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.
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Prescrizioni relative all’ingresso di partite di volatili in cattività in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione (Art. 58 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo